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E-fatture: assistenza sul ritardato, omesso o insufficiente versamento del bollo


fatture elettroniche

L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche


ABSTRACT 

Visto che l’articolo 22 del decreto legislativo n. 1 del 2024 prevede il rafforzamento dei servizi digitali messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, con provvedimento del 21 novembre 2024 è stato avviato un ulteriore servizio che riguarda le comunicazioni relative all’imposta di bollo sulle fatture elettroniche


COMMENTO

L’articolo 22 del decreto legislativo n. 1 dell’8 gennaio 2024 prevede il rafforzamento dei servizi digitali messi a disposizione dei contribuenti da parte dell’Agenzia delle entrate, tra cui quelli finalizzati a permettere al contribuente stesso, o all’intermediario delegato, di richiedere assistenza attraverso l’area riservata del sito internet della stessa Agenzia con riferimento alle comunicazione relative al ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 novembre 2024, protocollo n. 422344 , è stata data attuazione a tali disposizioni.


È bene ricordare che l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche è dovuta qualora all’interno della fattura risultano essere presenti importi esclusi, esenti ovvero fuori campo di applicazione dell’imposta, per un ammontare superiore ad euro 77,47.

Operazioni che comportano l’assoggettamento della fattura a imposta di bollo:

operazioni fuori campo IVA, per assenza del requisito oggettivo o soggettivo

 

operazioni fuori campo IVA per assenza di territorialità ai sensi degli articoli 7 – 7-septies del DPR 633 del 1972

 

operazioni esenti da IVA ai sensi dell’articolo 10 del DPR 633 del 1972

 

operazioni non imponibili, relative a operazioni assimilate alle esportazioni, a servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali e alle cessioni agli esportatori abituali, salvo il caso in cui i documenti in parola non godano di specifica esenzione dall’imposta di bollo

 

operazioni escluse da IVA ai sensi dell’articolo 15 del DPR 633 del 1972

L’imposta di bollo deve essere versata, a cura del soggetto che ha emesso la fattura, tramite il servizio presente nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzandoilmodelloF24predisposto dalla stessa Agenzia, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di chiusura di ciascun trimestre solare con eccezione per il secondo trimestre solare con riferimento al quale il versamento va effettuato entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo.

Fatture soggette ad imposta di bollo emesse nel 1° trimestre solare dell’anno

Pagamento dell’imposta di bollo entro il 31 maggio

Fatture soggette ad imposta di bollo emesse nel 2° trimestre solare dell’anno

Pagamento dell’imposta di bollo entro il 30 settembre

Fatture soggette ad imposta di bollo emesse nel 3° trimestre solare dell’anno

Pagamento dell’imposta di bollo entro il 30 novembre

Fatture soggette ad imposta di bollo emesse nel 4° trimestre solare dell’anno

Pagamento dell’imposta di bollo entro il 28/29 febbraio

È necessario, però, tenere conto che l’articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 73 del 2022, introducendo il comma 1-bis all’interno dell’articolo 17, del decreto-legge n. 124 del 2019, dispone, con riferimento alle fatture elettroniche emesse dal primo 1° gennaio 2023, che i termini di versamento dell’imposta di bollo sono i seguenti:

  • se l’imposta di bollo complessivamente dovuta per il primo trimestre non supera la soglia di 5.000 euro, il contribuente può pagare entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre e quindi entro il 30 settembre;

  •  se l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta per i primi due trimestri solari risulta ancora inferiore a 5.000 euro, il pagamento può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre, e quindi entro il 30 novembre.


Le scadenza di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche

L’imposta di bollo dovuta per il primo trimestre può essere pagata entro il termine previsto per il secondo trimestre se

non supera la soglia di euro 5.000

L’imposta di bollo dovuta per il primo e secondo trimestre può essere pagata entro il termine previsto per il terzo trimestre se

non supera la soglia di euro 5.000

Il nuovo servizio CIVIS


ABSTRACT 

Con il provvedimento del 21 novembre 2024 viene introdotto il nuovo servizio “CIVIS - Comunicazioni bollo fatture elettroniche” che sarà a disposizione dei contribuenti e degli intermediari nell’area riservata dell’Agenzia delle entrate


COMMENTO 

Come detto, l’articolo 22 del decreto legislativo n. 1 del 2024, rubricato «Rafforzamento dei servizi digitali», stabilisce che l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti i servizi digitali per:

  • potenziare i canali di assistenza a distanza;

  • consentire la registrazione delle scritture private;

  • consentire la richiesta e l'ottenimento di certificati rilasciati dall'Agenzia stessa;

  • consentire il confronto a distanza tra contribuente e uffici dell'Agenzia, nonché lo scambio di documentazione relativa ad attività di controllo e accertamento;

  • consentire il calcolo e il versamento degli importi dovuti a seguito di attività di controllo e accertamento nonché liquidazione dei tributi gestiti dall'Agenzia delle entrate;

  • l'effettuazione di ulteriori adempimenti.


Il comma 2 dell’articolo 22 prevede, invece, che con uno o più provvedimenti debbano essere definite «le regole tecniche e amministrative per la messa a disposizione, l'accesso e l'utilizzo dei predetti servizi digitali ai contribuenti ed eventualmente agli intermediari da loro delegati».


Con il provvedimento del 21 novembre 2024 vengono stabilite le regole per l’accesso e l’utilizzo del servizio web, che viene messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate nell’area riservata, per la richiesta di assistenza che riguarda le comunicazioni relative al

  • ritardato,

  • omesso o

  • insufficiente

versamento dell’imposta di bollo che è dovuta sulle fatture elettroniche e di cui si è detto sopra.


L’articolo 12-novies del decreto-legge n. 34 del 2019 stabilisce, al riguardo, che per il calcolo dell’imposta di bollo, l’Agenzia delle entrate, attraverso procedure automatizzate ed in base ai dati indicati nelle fatture elettroniche inviate attraverso il sistema di interscambio (SdI), integra le fatture che non contengono l'annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo e in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento, la stessa Agenzia comunica al contribuente con modalità telematiche l'ammontare dell'imposta, della sanzione amministrativa dovuta, ridotta ad un terzo, nonché degli interessi dovuti. Qualora il contribuente non dovesse provvedere al pagamento, in tutto o in parte, delle citate somme entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, vi è l'iscrizione a ruolo delle stesse a titolo definitivo.


Mentre è necessario attendere un apposito avviso pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate, attraverso il quale verrà resa nota la data a decorrere dalla quale sarà disponibile, all’interno dell’area riservata del sito della stessa Agenzia, la nuova funzionalità per richiedere assistenza sulle comunicazioni emesse dall’Agenzia delle entrate e per consultare l’esito delle lavorazioni, il nuovo servizio che verrà reso disponibile, tramite il canale CIVIS, prende il nome di “CIVIS – Comunicazioni bollo fatture elettroniche”, attivabile previo inserimento degli elementi identificativi della comunicazione attraverso la quale, in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche, l'Agenzia comunica al contribuente l'ammontare dell'imposta, della sanzione e degli interessi dovuti, ai sensi del già citato articolo 12-novies del decreto-legge n. 34 del 2019.

CIVIS – Comunicazioni bollo fatture elettroniche

È il servizio web disponibile all’interno dell’area riservata, che permette di chiedere e ricevere assistenza sulle comunicazioni relative al ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche

La richiesta di assistenza può essere richiesta direttamente dal destinatario della comunicazione oppure da un intermediario accedendo all’apposita funzionalità e individuando la comunicazione in riferimento alla quale viene richiesta l’assistenza. È possibile, quindi, fornire le informazioni richieste e i chiarimenti utili all’eventuale rideterminazione delle somme dovute.


Una volta che l’Agenzia delle entrate ha concluso la lavorazione della comunicazione, all’interno della sezione CIVIS l’utente riceve l’esito della stessa.


SI RICORDA CHE

  • Viene previsto un nuovo servizio messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate e denominato “CIVIS - Comunicazioni bollo fatture elettroniche”

  • Il servizio è utilizzabile per fornire chiarimenti in merito a comunicazioni dell’Agenzia delle entrate che vertono sull’imposta di bollo sulle fatture elettroniche


SCHEMI E TABELLE

Ritardato, omesso o insufficiente versamento del bollo sulle e-fatture: l’assistenza – I punti salienti

La normativa

L’articolo 22 del decreto legislativo n. 1 dell’8 gennaio 2024 prevede il rafforzamento dei servizi digitali messi a disposizione dei contribuenti da parte dell’Agenzia delle entrate, tra cui quelli finalizzati a permettere al contribuente stesso, o all’intermediario delegato, di richiedere assistenza attraverso l’area riservata del sito internet della stessa Agenzia con riferimento alle comunicazioni relative al ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche

Il provvedimento

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 novembre 2024, protocollo n. 422344, è stata data attuazione a tali disposizioni

L’imposta di bollo

È bene ricordare che l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche è dovuta qualora all’interno della fattura risultano essere presenti importi esclusi, esenti ovvero fuori campo di applicazione dell’imposta, per un ammontare superiore ad euro 77,47

Il nuovo servizio

All’interno dell’area riservata del sito della stessa Agenzia sarà disponibile la nuova funzionalità per richiedere assistenza sulle comunicazioni emesse dall’Agenzia delle entrate e per consultare l’esito delle lavorazioni; il nuovo servizio che verrà reso disponibile, tramite il canale CIVIS, prende il nome di “CIVIS – Comunicazioni bollo fatture elettroniche”

Fonte: A cura di Michele Brusaterra, Commercialista & Pubblicista - Esperto del Sole 24 Ore

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