La nuova autotutela, in vigore dal 18 gennaio 2024, perde alcune protezioni fiscali: sono state cancellate le norme della vecchia autotutela su sospensione degli effetti degli atti illegittimi e possibilità di avvalersi della definizione agevolata delle sanzioni nei casi di annullamento o revoca parziale dell’atto sbagliato. Il Dlgs 219/2023 distingue l’autotutela tra obbligatoria (nuovo articolo 10-quater della legge 212/2000, lo Statuto del contribuente) e facoltativa (nuovo articolo 10-quinquies). Nuove regole che gli uffici stanno mettendo in pratica, in base alle indicazioni fornite dall’agenzia delle Entrate.
Obbligatoria e facoltativa
L’autotutela con cui il cittadino può farsi ascoltare dagli uffici, in genere quando ritiene di aver subìto un’ingiustizia, è obbligatoria in caso di errori manifesti, nonostante la definitività dell’atto: l’amministrazione finanziaria annulla in tutto o in parte un atto o rinuncia all’imposizione, senza necessità di istanza del contribuente, anche in pendenza di giudizio o, in caso di atti definitivi, in precisi casi di manifesta illegittimità dell’atto o dell’imposizione (errore di persona; errore di calcolo; errore sull’individuazione del tributo; errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall’amministrazione finanziaria; mancata considerazione di pagamenti eseguiti; mancanza di documenti successivamente sanata, non dopo i termini, se previsti a pena di decadenza). Niente annullamento d’ufficio o rinuncia all’imposizione nel caso di sentenza passata in giudicato favorevole al Fisco, nonché decorso un anno dalla definitività dell’atto viziato per mancata impugnazione. L’articolo 10-quinquies stabilisce che, fuori dei casi di cui all’articolo 10-quater, l’ufficio può procedere in autotutela anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o infondatezza dell’atto o dell’imposizione.
Le «protezioni» scomparse
È stato anche soppresso l’articolo 2-quater del Dl 564/1994, il quale prevedeva tra l’altro che: nel potere di annullamento d’ufficio o di revoca, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, degli atti illegittimi o infondati era incluso quello di disporre la sospensione degli effetti dell’atto che appariva illegittimo o infondato (ex comma 1-bis); in caso di pendenza del giudizio, la sospensione degli effetti cessava con la pubblicazione della sentenza (ex comma 1-quater); nei casi di annullamento o revoca parziali dell’atto il contribuente poteva avvalersi della definizione agevolata delle sanzioni alle stesse condizioni esistenti alla data di notifica dell’atto purché rinunciasse al ricorso e le spese del giudizio restavano a carico delle parti che le hanno sostenute (ex comma 1-sexies). Risulta incomprensibile la soppressione delle norme su sospensione degli effetti degli atti illegittimi e definizione agevolata. Si può però sperare in un nuovo intervento del legislatore che “resusciti” tali norme, magari inserendole nel decreto correttivo annunciato dal vice ministro all’Economia, Maurizio Leo.
Fonte: Il Sole 24 Ore
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