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Provvedimento di autotutela parziale e definibilità delle sanzioni


autotutela

Le condizioni per accedere alla definizione agevolata delle sanzioni


ABSTRACT

Visto che il decreto legislativo n. 87 del 2024 ha introdotto, tra le altre, all’interno del decreto legislativo n. 472 del 1997, l’articolo 17- bis rubricato «Definizione agevolata delle sanzioni in caso di autotutela parziale», l’Agenzia delle entrate con circolare n. 21/E del 7 novembre 2024, che fornisce chiarimenti in merito agli istituti dell’autotutela obbligatoria e facoltativa, si sofferma anche sulla predetta definizione agevolata delle sanzioni


COMMENTO

Il decreto legislativo n. 219 del 30 dicembre 2023, emanato in attuazione della legge delega n. 111 del 2023, ha introdotto all’interno dello “Statuto dei diritti del contribuente”, legge n. 212 del 2000, gli articoli 10-quater e 10-quinquies che disciplinano, rispettivamente, l’autotutela obbligatoria e l’autotutela facoltativa, mentre il decreto legislativo n. 87 del 14 giugno 2024 ha introdotto, tra le altre, all’interno del decreto legislativo n. 472 del 1997, l’articolo 17-bis rubricato «Definizione agevolata delle sanzioni in caso di autotutela parziale ». Attraverso la circolare n. 21/E del 7 novembre 2024 l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti non solo in merito ai due nuovi istituti e alle modalità di presentazione della richiesta di autotutela, sullo svolgimento dell’istruttoria e sull’adozione del provvedimento, ma anche sulle modalità di definizione agevolata delle sanzioni a seguito dell’emanazione del provvedimento di autotutela parziale.


L’articolo 17-bis del decreto legislativo n. 472 del 1997 stabilisce che «Nei casi di annullamento parziale dell’atto il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni di cui all’articolo 16 del presente decreto e 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell’atto, purché rinunci al ricorso e l’atto non risulti definitivo. In caso di rinuncia al ricorso le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno sostenute».


Tale norma, dunque, consente al contribuente, come del resto era in precedenza previsto anche dall’abrogato articolo 2-quater, comma 1-sexies, del decreto-legge n. 564 del 1994, di avvalersi degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni dopo che è stato notificato un provvedimento di autotutela parziale. Si legge, infatti, nella Relazione illustrativa al decreto legislativo n. 87 del 2024 che la norma ha inteso «ripristinare il beneficio della riduzione delle sanzioni in sede di autotutela parziale tenendo conto delle nuove disposizioni in tema di autotutela e condizionando tale beneficio alla rinuncia al ricorso e agli atti non definitivi».

Articolo 2-quater, comma 1-sexies, del decreto-legge n. 564 del 1994 (norma abrogata)

Nei casi di annullamento o revoca parziali dell'atto il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni previsti per l'atto oggetto di annullamento o revoca alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell'atto purché rinunci al ricorso. In tale ultimo caso le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno sostenute

Evidenziando che secondo l’Agenzia delle entrate la definizione agevolata delle sanzioni è applicabile «anche ai provvedimenti di autotutela parziale emessi dopo l’abrogazione dell’articolo 2-quater del decreto-legge n. 564 del 1994 (18 gennaio 2024)», è bene ribadire che il beneficio della definizione agevolata può essere fruito solo in relazione a provvedimenti di autotutela parziale che hanno ad oggetto atti di imposizione in riferimento ai quali il contribuente:

  • abbia proposto ricorso o

  • risulti ancora pendente il termine di impugnazione. In questo secondo caso, la definizione agevolata delle sanzioni deve avvenire entro il termine per la proposizione del ricorso.

Si riporta l’esempio proposto dall’Agenzia delle entrate con la circolare 21/E

«In caso di atto annullato parzialmente dopo 30 giorni dalla notifica dello stesso, per poter beneficiare della riduzione delle sanzioni prevista dagli articoli 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 (…), nonché 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (…), la definizione agevolata deve perfezionarsi nel termine per proporre ricorso, ovvero, entro sessanta giorni dalla notifica dell’atto oggetto di autotutela parziale

Pertanto, non è possibile accedere alla definizione agevolata della sanzioni nelle ipotesi in cui l’atto di imposizione sia divenuto definitivo per mancata impugnazione dello stesso da parte del contribuente ed, inoltre, sempre per poter beneficiare della definizione agevolata delle sanzioni, è necessario che il contribuente rinunci al ricorso, sempre che sia intervenuto il puntuale e tempestivo versamento degli importi dovuti per le definizione stessa, in unica soluzione o della prima rata, in caso di rateazione.


Le modalità di definizione agevolata delle sanzioni


ABSTRACT

Con la circolare n. 21/E l’Agenzia delle entrate esamina l’applicazione delle disposizioni che prevedono la definizione agevolata delle sanzioni e richiamate dall’articolo 17-bis del decreto legislativo n. 472 del 1997


COMMENTO

L’articolo 17-bis del decreto legislativo n. 472 del 1997 prevede che la definizione agevolata delle sanzioni possa avvenire solo ai sensi:

  • dell’articolo 15 del decreto legislativo n. 218 del 1997 e

  • dell’articolo 16 del decreto legislativo n. 472 del 1997.


L’articolo 17-bis non richiama anche la definizione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997 in quanto quest’ultima fa salva la possibilità per il contribuente di impugnare la pretesa impositiva ove, invece, l’articolo 17-bis richiede, per la definizione agevolata delle sanzioni, che vi sia la rinuncia al contenzioso come più volte detto (si veda comunque infra sulla possibilità di adozione della definizione agevolata di cui al citato articolo 17).


L’articolo 15 del decreto legislativo n. 218 del 1997, rubricato «Sanzioni applicabili in caso di omessa impugnazione», prevede il beneficio della riduzione della sanzioni nella misura pari ad un terzo qualora il contribuente rinunci ad impugnare l’avviso di accertamento o di liquidazione e a formulare un’istanza di accertamento con adesione con il pagamento, entro il termine per la proposizione dei ricorso, delle somme complessivamente dovute tenendo conto, naturalmente, della predetta riduzione delle sanzioni. Pertanto, viste le regole generali per l’accesso alla definizione agevolata di cui all’articolo 15 del decreto legislativo n. 218 del 1997, chiarisce l’Agenzia delle entrate che il contribuente, oltre al versamento di quanto dovuto, deve anche rinunciare ad impugnare l’atto di autotutela parziale con riferimento alle richieste che non sono state accolte.


L’articolo 16, comma 3, del decreto legislativo n. 472 del 1997, rubricato «Provvedimento di irrogazione delle sanzioni», prevede, invece, la definizione agevolata dell’intero atto di contestazione attraverso il versamento delle sanzioni nella misura ridotta pari ad un terzo entro il termine previsto per la proposizione del ricorso. In questo caso, la definizione delle sanzioni è subordinata al solo loro versamento nella misura ridotta pari a un terzo entro i termini di impugnazione dell’atto di contestazione che, a quel punto, risulta interamente definito visto che il suo unico contenuto è quello sanzionatorio. Ai fini dell’autotutela in commento non risulta in ogni caso applicabile quanto disposto dal comma 4 dell’articolo 16, del decreto legislativo n. 472 del 1997, che prevede la possibilità che il contribuente produca memorie difensive, in quanto queste rientrano nella speciale forma di contraddittorio che precede la formazione dell’atto di irrogazione delle sanzioni.


Pertanto, il contribuente, in presenza di provvedimento di autotutela parziale:

  • può avvalersi delle definizioni agevolate di cui agli articoli 15, del decreto legislativo n. 218 del 1997, e 16, del decreto legislativo 472 del 1997, indipendentemente dal fatto che il provvedimento di autotutela parziale intervenga prima o dopo la proposizione del ricorso. In questo caso, se il provvedimento di autotutela parziale interviene dopo l’impugnazione dell’atto originario, la definizione agevolata delle sanzioni deve avvenire entro il termine per l’eventuale impugnazione del citato provvedimento di autotutela ovvero entro sessanta giorni dalla sua notifica; se, invece, il provvedimento di autotutela parziale venga notificato oltre la scadenza dei termini di impugnazione dell’atto di imposizione e tale atto si sia reso definitivo per mancata impugnazione, il contribuente non potrà usufruire di alcuna delle predette definizioni agevolate;

  • può avvalersi della definizione agevolata di cui all’articolo 17, del decreto legislativo n. 472 del 1997, solo nel caso in cui il provvedimento di autotutela parziale venga adottato dall’Ufficio prima della proposizione del ricorso. Infine, per quanto concerne il versamento delle sanzioni in misura ridotta, necessario per il perfezionamento della definizione di cui all’articolo 17-bis del decreto legislativo n. 472 del 1997, esso deve avvenire alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell’atto e, quindi, facendo riferimento alle disposizioni in vigore al momento della notifica dell’atto originario, successivamente annullato in autotutela, anche se successivamente dovessero essere abrogate o modificate, fermo restando, però, l’applicazione del favor rei.


Afferma, dunque, l’Agenzia delle entrate con la circolare n. 21/E che «ferma restando la possibilità di applicare gli istituti definitori vigenti, il pagamento delle somme richieste col provvedimento di autotutela parziale deve effettuarsi con le stesse modalità ed entro i medesimi termini previsti dal legislatore al momento della notifica dell’atto oggetto di annullamento, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento di autotutela e, comunque, deve avvenire non oltre il termine per impugnare il predetto provvedimento di autotutela»; in caso contrario, trascorsi ulteriori trenta giorni da tale termine, le somme vengono iscritte a ruolo.


SI RICORDA CHE

  • La definizione agevolata delle sanzioni può essere utilizzata se per l’atto, oggetto di autotutela parziale, non è stato proposto ricorso

  • La definizione agevolata delle sanzioni può essere utilizzata se con riferimento all’atto oggetto di autotutela parziale, risultino ancora pendenti i termini di impugnazione


SCHEMI E TABELLE

Provvedimento di autotutela parziale e definibilità delle sanzioni – i punti salienti

La normativa

Il decreto legislativo n. 219 del 30 dicembre 2023, emanato in attuazione della legge delega n. 111 del 2023, ha introdotto all’interno dello “Statuto dei diritti del contribuente”, legge n. 212 del 2000, gli articoli 10-quater e 10-quinquies che disciplinano, rispettivamente, l’autotutela obbligatoria e l’autotutela facoltativa, mentre il decreto legislativo n. 87 del 14 giugno 2024 ha introdotto, tra le altre, all’interno del decreto legislativo n. 472 del 1997, l’articolo 17-bis rubricato «Definizione agevolata delle sanzioni in caso di autotutela parziale»

La circolare

Attraverso la circolare n. 21/E del 7 novembre 2024 l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti non solo in merito ai due nuovi istituti e alle modalità di presentazione della richiesta di autotutela, sullo svolgimento dell’istruttoria e sull’adozione del provvedimento, ma anche sulle modalità di definizione agevolata delle sanzioni a seguito dell’emanazione del provvedimento di autotutela parziale

L’articolo 17-bis del decreto legislativo n. 472 del 1997

L’articolo 17-bis del decreto legislativo n. 472 del 1997 stabilisce che « Nei casi di annullamento parziale dell'atto il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni di cui all'articolo 16 del presente decreto e 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell'atto, purché rinunci al ricorso e l'atto non risulti definitivo. In caso di rinuncia al ricorso le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno sostenute»

Le condizioni per l’accesso al beneficio

Il beneficio della definizione agevolata può essere fruito solo in relazione a provvedimenti di autotutela parziale che hanno ad oggetto atti di imposizione in riferimento ai quali il contribuente:

  • abbia proposto ricorso o

  • risulti ancora pendente il termine di impugnazione

Fonte: A cura di Michele Brusaterra, Commercialista & Pubblicista - Esperto del Sole 24 Ore

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